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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.900. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.900.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applica anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 63.024.