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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.890. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.890.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».

ex 62.12.