All'articolo 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 179 sostituire la lettera a) con la seguente:
« a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, salvo per le lavoratrici delle tipologie di cui all'articolo 1, commi 214 della legge n. 232 del 2016, a cui è richiesta un'anzianità contributiva di 20 anni.».