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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.878. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.878.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

  1. È istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
  2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanata la disciplina attuativa del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 60.02.