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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.869. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.869.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 2.000 milioni di euro a partire dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

ex 59.024.