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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.863. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.863.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Agevolazione del regime sull'imposta del valore aggiunto per assistenza disabili)

  1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma i-septies, è sostituito dal seguente: «le spese sostenute, per un importo non superiore a 10.000 euro, per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 50.000 euro, ovvero in caso di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. Alla tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-ter è aggiunto il seguente: «114-bis. le spese sanitarie specialistiche, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie sostenute dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  3. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 59.04.