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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.847. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.847.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Al fine di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, sono attivati, anche attraverso la collaborazione con le associazioni operanti nel settore, corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

ex 58.020.