Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021 – 20.000.000;
2022 – 50.000.000;
2023 – 50.000.000.