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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.844. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.844.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ident. 1.845.
ex 58.06.