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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.842. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.842.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;
   b) al comma 2, dopo le parole: « i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

  2. Al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola «dodicivirgolacinquepercento» è sostituita dalla parola «dodicivirgolaottopercento» a decorrere dall'anno 2021. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 58.03.