Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui al precedente comma 2.