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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.787. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.787.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacultura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di prevedere interventi compensativi fino al 100 per cento per danni materiali e da mancato reddito subìti dalle imprese di pesca e dai relativi equipaggi nonché dalle imprese dell'acquacultura entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea – Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive integrazioni.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 49.026.