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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.780. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.780.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

  1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 49.09.