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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.773. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.773.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022 è sospesa la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2022, il lavoro accessorio torna ad essere disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ex 47.04.