Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1, lettera a), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
2. al comma 1, lettera b), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
3. al comma 1, lettera c), le parole: «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
4. la lettera a) del comma 14 è soppressa;
5. al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.