Sostituirlo con il seguente:
Art. 47.
(Modifiche all'Articolo 19, decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di contratti a termine)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) il comma 1-bis è soppresso;
d) al comma 2, le parole: «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 01 è soppresso;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».