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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.736. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.736.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai soggetti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta in via sperimentale, per l'anno 2021, un'indennità mensile pari all'80 per cento di un dodicesimo del reddito da lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019.
  2. L'indennità, nel limite massimo di 1.200 euro, è corrisposta entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui al comma 4, a condizione che, nel mese precedente a quello di presentazione della stessa, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi risulti inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno 2019 e non superi 10.000 euro.
  3. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, il reddito da lavoro autonomo risulti superiore a 10.000 euro, le indennità percepite nel corso dell'anno precedente sono soggette a restituzione. Con successivi provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

ex 46.011.