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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.700. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.700.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Garanzie per agenti e broker assicurativi)

  1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche ad agenti e broker assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 41.076.