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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.680. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.680.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 41.09.