Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.