Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)
1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.