Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2021.