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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.623. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.623.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole:, salvo quanto previsto al comma 2;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.;
   c) sopprimere il comma 2.

ident. 1.624.
ex 40.13.