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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.620. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.620.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti immobiliari delle persone giuridiche)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali» sono sostituite dalle seguenti: «per le cessioni nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

ex 39.021.