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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.619. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.619.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Razionalizzazione imposte per supportare operazioni di aggregazione aziendale)

  1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda perfezionate nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del cinque per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di detto periodo d'imposta.
  2. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
  3. La deduzione di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, indipendentemente dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
  4. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. L'imposta sostituiva di cui al comma 1 rileva alle medesime condizioni anche ai fini dell'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 125 milioni di euro per l'anno 2023, 85 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 39.024.