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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.611. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.611.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
   L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:
  «4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2021.
   4-ter-bis). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».

ex 36.036.