Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili turistico-alberghieri e termali)
1. Per le imprese turistico-alberghiere e termali il credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta fino al 31 dicembre 2021.
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.