Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Estensione moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i seguenti limiti di spesa annuali:
a) quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;
b) quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;
c) quanto al 2023: 1635 milioni di euro;
d) quanto al 2024: 965 milioni di euro;
e) quanto al 2025: 965 milioni di euro;
f) quanto al 2026: 965 milioni di euro;
g) quanto al 2027: 965 milioni di euro;
h) quanto al 2028: 965 milioni di euro;
i) quanto al 2029: 965 milioni di euro;
l) quanto al 2030: 965 milioni di euro;
m) quanto al 2031: 965 milioni di euro.
Conseguentemente:
all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «3.800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «856,5 milioni di euro per l'anno 2021»;
all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
sopprimere l'articolo 68, comma 1, primo periodo;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –100.000.000;
2022: –100.000.000;
2023: –100.000.000;
alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2021: –100.000.000;
2022: –20.000.000;
2023: –20.000.000;
alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2022: –50.000.000;
2023: –50.000.000;
alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2022: –23.500.000;
2023: –30.000.000.