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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.581. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.581.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Accesso dei c.d. «grandi emittenti» ai mercati finanziari internazionali)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ident. 1.582.
ex 35.030.