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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.579. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.579.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2021 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, qualora non contestati nel termine perentorio di 60 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 di euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

ex 35.054.