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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.578. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.578.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Deducibilità spese autovetture)

  1. Le spese per carburante per autotrazione utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 100 per cento se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.
  4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 35.047.