Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione. Alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:
2021: –100.000.