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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.574. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.574.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2021 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

ex 35.052.