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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.572. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.572.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

  2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione.

ex 35.028.