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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.536. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.536.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nei comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni montani a vocazione sciistica, per gli anni 2021, 2022 e 2023, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata una spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 34.03.