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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.535. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.535.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

ex 34.028.