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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.533. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.533.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Zone economiche speciali)

  1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti COVID-19 contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero dei trasporti ed infrastrutture e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziaro interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra Ministero dello sviluppo economico e la Confederazione italiana per lo sviluppo economico relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle regioni obiettivo convergenza.
  2. Il modello di cui al comma 1 è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E. –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2020. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
  3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono: a. digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity; b. urbanizzazione e logistica; c. ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.
  4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ex 34.026.