Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 773 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
b) al comma 774 le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 32-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.