Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1o febbraio 2020.