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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.473. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.473.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2021 da destinare alla sperimentazione di cui al comma 3 del presente articolo.

  3. Previo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 5. Il medesimo decreto disciplina altresì la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.
  4. Per le ulteriori esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi, di vestiario ed equipaggiamenti è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 26.8.