stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.465. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.465.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana)

  1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;
   c) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole: «dell'insediamento» sono inserite le seguenti: «, sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale».

ex 24.015.