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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.455. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.455.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un Fondo per l'agricoltura di precisione)

  1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al miglioramento del benessere animale, alla riduzione dell'impatto dei trattamenti fertilizzanti e fitosanitari nonché alla diffusione dell'agricoltura di precisione, è istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.
   Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 21.055.