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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.454. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.454.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di un Fondo di qualità settore cerealicolo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il miglioramento della qualità ed il risparmio energetico nel settore cerealicolo destinato a finanziare l'ammodernamento e l'automazione dei centri di essiccazione/stoccaggio, comprese le attività connesse all'accettazione, alla pulitura, all'essiccazione, alla conservazione e alla selezione delle partite conferite.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 21.054.