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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.441. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.441.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo nazionale per la suinicoltura)

  1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale nonché per individuare le aree maggiormente a rischio diffusione, gestire e controllare la specie cinghiale (Sus scrofa) ed incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, il fondo di cui al comma 1 viene incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 21.050.