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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.426. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.426.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Smaltimento delle eccedenze di prodotti agroalimentari tipici)

  1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione on line. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:
   a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita on line;
   b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;
   c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita on-line dei prodotti dei propri associati.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, è destinata per l'anno 2021 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali « low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. All'onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

ex 21.0124.