Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –10.000.000;
2022: –10.000.000;
2023: –10.000.000.