stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.358. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.358.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 18.036.