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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.356. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.356.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende aventi sede legale nel territorio nazionale, nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli acquisti di cui al medesimo comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 18.07.