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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.324. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.324.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le prestazioni per attività ricadenti nei settori professionali di montagna, guide alpine, accompagnatori di media montagna, ovvero delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 6 del 1989, esercitate entro il 31 dicembre 2021 sono da intendersi in regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2021 e 2022.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi di quanto disposto dal Titolo XI della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
  3. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 15.04.