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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.289. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.289.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rifinanziamento e proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede alla riapertura del termine di proposizione delle domande di accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di consentire l'accesso al beneficio in questione a favore di nuovi soggetti che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza. A tal fine, le risorse destinate al credito d'imposta di cui al primo periodo sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 400.

ex 12.086.